Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).

L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere  sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.

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